Skip to main content

Contratti a termine e somministrazione senza causali

Il caso particolare del lavoro a termine in somministrazione: evita i limiti del Decreto dignità se l’Agenzia assume a tempo indeterminato

Il Decreto Dignità ha recentemente introdotto nuovi limiti nell’utilizzo del contratto  a tempo determinato (limite complessivo di 24 mesi, causale obbligatoria dopo i primi 12 mesi, massimo 4 proroghe ) che si applicano anche nell’ambito della somministrazione,  ma solo  in riferimento al contratto  tra azienda utilizzatrice e lavoratore.

C’ è quindi un caso particolare in cui tali limitazioni non si applicano(tranne quella quantitativa rispetto all’organico aziendale ) ed è quello, non  frequente ma  previsto dalla normativa, in cui il lavoratore  somministrato inviato  con contratti a termine di volta in volta in aziende diverse,   sia stato assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia. In questo caso la normativa del decreto dignità non è applicabile. Il lavoratore puo essere così utilizzato oltre i 24 mesi, senza apporre causali di utilizzo e senza rispettare il tetto massimo di rinnovi e proroghe.

L’unico vincolo che resta attivo, come detto sopra, è  quello del numero di  contratti a termine, sia diretti che indiretti , che non possono superare , cumulativamente, il tetto del  30% rispetto al personale a tempo indeterminato assunto dall’impresa al 1 gennaio dell’anno  di riferimento.

Va sottolineato che il lavoratore  assunto a tempo  indeterminato che viene inviato in missione a termine,  alla conclusione del periodo in azienda mantiene sempre  il  rapporto con l’Agenzia  con un periodo di formazione per il ricollocamento durante il quale riceve una indennità di disponibilità  pari a circa mille euro lordi.

In caso di licenziamento ha anche diritto all’indennità di disoccupazione NASPI.

Fonte 

Close Menu