L’Istituto, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto dignità, fornisce istruzioni sulla corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale
Nella circolare n. 103/2018 (qui sotto allegata), l’Inps ha fornito importanti e dettagliate istruzioni per favorire la corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale nel quadro delle nuove disposizioni introdotte dal decreto dignità e anche alla luce dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (note prot. n. 6616/2018, n. 6699/2018 e n. 7036/2018).
In sostanza, la circolare Inps rappresenta una vera e propria summa in materia di lavoro occasionale.
Lavoro occasionale: tutte le novità
L’art. 2-bis del decreto-legge 87/2018 (introdotto dalla legge di conversione 96/2018), infatti, ha apportato novità alle modalità di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale. Alcune delle predette innovazioni hanno riguardato le informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali.
Inoltre, sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura; sono stati creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali; infine, sono state introdotte nuove modalità di pagamento delle prestazioni finalizzate a ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori.
Prestazioni occasionali: le modifiche al regime per l’agricoltura
Alcune novità sono state introdotte dal legislatore allo scopo di semplificare l’utilizzo del lavoro occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. In particolare, le informazioni che l’utilizzatore dovrà fornire nella dichiarazione preventiva sono:
– dati anagrafici e identificativi del prestatore;
– oggetto della prestazione;
– data di inizio e monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
– compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, nonché della durata complessiva della stessa.
La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura. Per favorire il controllo del rispetto della previsione normativa che prevede un compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato.
La dichiarazione dovrà essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione e, ove quest’ultima non dovesse essere resa, l’utilizzatore provvederà a revocare la dichiarazione inoltrata sempre avvalendosi della procedura informatica INPS entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a dieci giorni consecutivi).
Sarà inoltre possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge trasmettendo apposita dichiarazione almeno un’ora prima del loro inizio. Il sistema registrerà data e ora del loro inserimento.
Imprese agricole e contratto di prestazione occasionale
Rimane fermo che per le imprese operanti nel settore agricoltura è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
c. persone disoccupate;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Si rammenta che il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. È vietato, infine, il ricorso al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Prestazioni occasionali: il regime per il settore turismo
Uno specifico regime è stato introdotto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.
Nel regime suddetto rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007: alberghi (55.10.00); villaggi turistici (55.20.10); ostelli della gioventù (55.20.20); rifugi di montagna (55.20.30); colonie marine e montane (55.20.40); affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51); aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).
Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione.
Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore dovrà fornire le seguenti informazioni:
– dati anagrafici e identificativi del prestatore;
– luogo di svolgimento della prestazione;
– oggetto della prestazione;
– data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;
– compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.
Anche in tal caso la comunicazione avviene utilizzando il calendario giornaliero gestito tramite la procedura INPS: l’utilizzatore indicherà l’arco temporale di svolgimento della prestazione (da 1 a 10 giorni consecutivi) e la sua durata complessiva e trasmetterà la dichiarazione almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.
La misura del compenso è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge. In particolare, il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 euro e l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative continuative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Anche per tali prestazioni si potrà dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato, nonché procedere alla revoca della dichiarazione inoltrata e incrementare il numero di ore inserite in procedura.
Ove l’azienda alberghiera o la struttura ricettiva sia già registrata, come utilizzatore, nella piattaforma informatica delle Prestazioni occasionali, essa dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso successivo alla pubblicazione della circolare.
Anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle categorie indicate in precedenza in relazione alle imprese agricole e con le summenzionate esclusioni.
Prestazioni occasionali: regime per gli Enti locali
Anche per gli enti locali il d.l. n. 87/2018 ha previsto uno specifico regime: ferma restando l’applicabilità della disciplina in questione esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001), viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.
Anche in tal caso, nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore dovrà fornire le informazioni relative a dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo e oggetto della prestazione, data di inizio e monte orario complessivo presunto e compenso pattuito nei limiti di legge.
La comunicazione avverrà sempre tramite il calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS e la dichiarazione andrà trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. Anche se la misura del compenso è liberamente fissata dalle parti nel rispetto di minimi stabiliti dalla legge, per ogni ora di prestazione lavorativa non potrà essere inferiore a 9,00 euro e l’importo del compenso giornaliero non potrà essere a 36,00 euro, anche per una prestazione giornaliera di durata effettiva inferiore a quattro ore.
Anche per tali prestazioni è prevista la possibilità di dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato, procedere alla revoca della dichiarazione inoltrata e incrementare il numero di ore inserite in procedura.
L’Ente locale già registrato nella piattaforma informatica come utilizzatore dovrà aggiornare la classificazione nella sezione anagrafica al momento del primo accesso.
Enti locali e contratto di prestazione occasionale
Gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
– nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
– per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
– per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
– per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Agli Enti locali, come alle Pubbliche Amministrazioni in genere, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del turismo. Resta, in ogni caso, vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Aggiornamento registrazione prestatori sul sito INPS
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Libretto famiglia e del Contratto di prestazione occasionale, i lavoratori, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente sul sito www.inps.it utilizzando il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia“, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell’INPS.
All’atto della registrazione, inoltre, i prestatori dovranno autocertificare l’eventuale appartenenza a una delle seguenti categorie:
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
La registrazione consentirà all’utilizzatore di computare nella misura del 75% gli importi dei compensi erogati a favore dei prestatori appartenenti alle categorie sopra indicate. In sostanza, per gli utilizzatori che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666 euro in luogo di 5.000 euro.
Per poter svolgere attività lavorativa per le imprese del settore agricolo, il prestatore dovrà autocertificare in piattaforma anche la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
I prestatori, pertanto, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica indicando lo status giuridico attraverso una delle seguenti modalità:
– accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
– ricorso ai servizi di contact center INPS, raggiungibili da rete fissa (803 164), da telefonia mobile (06 164 164) e attraverso internet (Voip e Skype). Anche in tal caso è preliminarmente necessario che il lavoratore risulti in possesso delle credenziali;
– tramite intermediari o enti di patronato.
In sede di prima applicazione delle novità in parola, al fine di favorire il graduale aggiornamento della posizione anagrafica del lavoratore, sarà consentita entro il 31/12/2018 la trasmissione da parte dell’utilizzatore di un numero massimo di due dichiarazioni qualora per il medesimo prestatore risulti essere già stata presentata nel corso del 2018 una precedente dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie summenzionate.
Successivamente, non sarà più possibile acquisire nuove dichiarazioni in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte del lavoratore. La scheda anagrafica andrà tempestivamente aggiornata in caso di variazione all’appartenenza delle categorie citate al fine di non incorrere in responsabilità per dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione.
Erogazione del compenso ai prestatori: le nuove modalità
Diverse le novità anche in materia di erogazione del compenso al prestatore: a richiesta di quest’ultimo espressa all’atto della registrazione, il compenso potrà essere riscosso, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata. In particolare, il prestatore ottenere il pagamento del compenso per la prestazione occasionale svolta:
– tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
– tramite bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della
prestazione (gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore);
– per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata.
Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l’utilizzatore, tramite la procedura informatica, dovrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa così da ottenere il documento da presentare in Posta per riscuotere il compenso. La validazione dovrà avvenire entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione: oltre tale termine, in assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo.
Si fa presente che gli oneri di pagamento di tale nuova modalità di riscossione del compenso, attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sono a carico del prestatore e saranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore per ogni singolo mandato di pagamento.
Gli utilizzatori che operano nei settori in cui la durata della prestazione lavorativa è fino a dieci giorni (imprese del settore agricoltura, alberghi, strutture ricettive ed enti locali) possono procedere alla validazione della prestazione lavorativa, per i lavoratori che hanno scelto la modalità di pagamento in argomento, non appena esaurito il monte ore indicato nella stessa, anche in anticipo rispetto al termine dell’arco temporale indicato, attestando l’avvenuto svolgimento delle prestazioni lavorative per il numero di ore indicate nella dichiarazione.
Dopo l’avvenuta validazione non sarà più possibile per l’utilizzatore procedere alla revoca e lo stesso potrà stampare il documento elaborato dalla procedura e consegnarlo al prestatore, oppure quest’ultimo potrà stamparlo autonomamente prelevandolo dalla sezione dedicata al prestatore.
Prestazione occasionale: nuova gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale, è necessario che l’utilizzatore del Contratto abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, versando la provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
I versamenti potranno avvenire:
– tramite modello F24 – Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e della causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. Le Amministrazioni Pubbliche utilizzeranno il modello F24 EP;
– tramite strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN INPS, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Inoltre, il decreto-legge n. 87/2018 ha previsto che ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore del contratto stesso potrà effettuare i versamenti anche tramite un intermediario di cui alla legge 12/1979. Apposite istruzioni sul punto verranno diramate di concerto con le amministrazioni interessate.