Durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe, attesa entro il 1 marzo 2023, le Commissioni referenti hanno approvato un emendamento che prevede la proroga del lavoro agile in forma semplificata cioè senza la firma di accordi individuali con il lavoratore, per i dipendenti con figli fino a 14 anni di età, fino al 30 giugno 2023.
Si tratta , nello specifico, della modifica del termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, (con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B), che a sua volta prorogava la norma del decreto Salva Italia 18 2020, art 87, per la quale :
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalita’ sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. il diritto non è applicabile se nel nucleo familiare è presente un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione dell’attività oppure non lavoratore,
- resta fermo rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
- La prestazione lavorativa in lavoro agile puo’ essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
- Per l’intero periodo i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita’ agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero.
- gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’INAIL.
Si ricorda che per la conferma ufficiale della misura si deve attendere l’approvazione delle Camere e la successiva pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta ufficiale.