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Smart working per i genitori di under 14 fino al 30 giugno

Di Marzo 1, 2023smart working
smart working proroga al 30 giugno per fragili e genitori con figli under 14

Durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe, attesa entro il 1 marzo 2023,  le Commissioni referenti hanno approvato un emendamento che prevede la proroga del lavoro agile in forma semplificata cioè senza la firma di accordi individuali con il lavoratore, per i dipendenti con figli fino a 14 anni di età,  fino al 30 giugno 2023.

Si tratta , nello specifico, della modifica del termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, (con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B), che a sua volta prorogava la norma del decreto Salva Italia 18 2020, art 87,  per la quale :

  • i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che  hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita’  agile anche  in  assenza  degli  accordi  individuali,   a  condizione  che  tale   modalita’ sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.  il diritto non è applicabile   se nel nucleo  familiare  è presente un altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di   sostegno  al  reddito per sospensione dell’attività oppure non lavoratore,
  • resta fermo rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a  23 della legge 22  maggio  2017,  n.  81, 
  • La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo’  essere  svolta anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
  • Per l’intero periodo i datori di  lavoro  del  settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di  cessazione della prestazione di lavoro in modalita’ agile, ricorrendo  alla documentazione resa  disponibile  sul  sito  del  Ministero.
  •  gli obblighi di  informativa  sulla salute e sicurezza sul lavoro  di  cui  all’articolo  22  della medesima legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in  via  telematica  anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  dall’INAIL.

Si ricorda che per la conferma ufficiale della misura si deve attendere l’approvazione delle Camere e la successiva pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta ufficiale.

 

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