Con la Legge di Bilancio ormai in via di approvazione definitiva è prevista una nuova proroga dello smart working per il primo trimestre 2023 sino a marzo. A prevederlo è il nuovo comma 306 inserito dalla Camera dei Deputati, ma con una modifica di rilievo rispetto alla disciplina transitoria in vigore sino al 31 dicembre 2022.
Con la norma approvata dalla Commissione bilancio alla Camera, lo smart working agevolato è stato prorogato fino al 31 marzo per i soli lavoratori cd. fragili, ossia coloro che sono affetti da gravi forme di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi. Nello specifico è il DM 4 febbraio 2022 che individua le condizioni di salute del soggetto e le patologie croniche con particolare condizione di gravità in presenza delle quali il medico di medicina generale accerta lo status di fragilità.
Per queste categorie il provvedimento inserito in manovra continua ad assicurare, tanto nel pubblico quanto nel privato, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile “anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento”. Durante la discussione è stato peraltro rilevato come la nuova formulazione della norma non sembra contemplare il caso di impossibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile.
Nell’emendamento non si legge invece nessun riferimento ai genitori di figli under 14, con l’effetto di tagliare fuori una buona parte di lavoratori che avevano usufruito finora della misura prorogata fino al 31 dicembre 2022 dalla legge di conversione n.112 del decreto Aiuti-bis. Dall’ 1 gennaio i genitori dovranno tornare a contrattare individualmente i giorni di lavoro da remoto con la propria azienda, avvalendosi semmai delle priorità di accesso riconosciute dal DL 105/2022 ( DL Conciliazione vita-lavoro ), regolando con specifici accordi la durata, l’alternanza dei periodi di lavoro all’interno e all’esterno dell’azienda e i luoghi da escludere dalla prestazione professionale.
LE NUOVE FAQ MINISTERIALI :
Dal 1° gennaio per molti lavoratori tornerà, quindi, necessario stipulare accordi individuali con i propri datori di lavoro per regolare la prestazione lavorativa in modalità agile. Quest’ultimi dal canto loro saranno tenuti ad inviare al Ministero le comunicazioni di avvio al lavoro agile.
Dopo una serie di proroghe, che dal 26 agosto hanno differito il termine di invio al il 1° gennaio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato in data 23 dicembre una nuova FAQ concernente i termini entro i quali inviare la comunicazione.
L’ art. 23 della L. 81/2017, cos’ì come modificato dal DL 73/2022 ( DL Semplificazioni ), non contiene infatti alcun riferimento temporale per l’adempimento comunicativo. IL Ministero ha pertanto ritenuto opportuno confermare che :
• I datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di smart working di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi rispettivamente dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo (es. un periodo con inizio il 10 gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 15 gennaio dello stesso anno, la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 5 aprile dello stesso anno);
• I datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione devono inviare le suddette comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo (es. un periodo con inizio in un qualsiasi giorno del mese di gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 20 febbraio dello stesso anno, la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 20 aprile dello stesso anno).