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Legge di Bilancio 2023: guida alle novità per professionisti e imprese

Legge di Bilancio 2023 guida alle novità per professionisti e imprese - studio montanaro

Dalle misure per il contrasto del caro energia alle novità fiscali, tra cui l’estensione del regime forfettario e l’introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale. Dalla tregua fiscale all’aumento a 5.000 euro del tetto al contante alla tassazione delle criptovalute. Dal taglio del cuneo fiscale al potenziamento dei bonus per l’assunzione di giovani fino a 36 anni, donne svantaggiate e percettori di reddito di cittadinanza. Dall’introduzione di buoni lavoro all’estensione del congedo parentale, alla riformulazione della disciplina del reddito di cittadinanza E alla proroga dello smart working per i lavoratori fragili. Dalle modifiche al superbonus al 110% all’aumento del limite di spesa detraibile nel 2023 del bonus mobili e alla proroga fino al 2025 del bonus barriere architettoniche. Queste alcune delle principali disposizioni contenute nel disegno di legge di Bilancio 2023, che ha ricevuto il via libera dall’Aula della Camera.

L’Assemblea della Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di Bilancio 2023.
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

Crediti di imposta energia e gas
Prorogati e rafforzati per il primo trimestre 2023 i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
In particolare, i bonus sono riconosciuti nella misura del:
– 45% alle imprese energivore, alle gasivore e a quelle non gasivore;
– 35% alle imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW.
I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2023. In alternativa sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I crediti di imposta ceduti devono essere usufruiti dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente, comunque entro la data del 31 dicembre 2023.
Oneri generali di sistema elettrico
Confermato, per il primo trimestre 2023, l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
IVA agevolata
Riduzione, per il primo trimestre 2023 dell’aliquota IVA agevolata al 5%:
– sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;
– sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;
– sulle forniture di servizi di teleriscaldamento.
Bonus sociale elettrico e gas
Estensione della platea dei beneficiari dei bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas: viene infatti aumenta, per il 2023, da 12.000 euro a 15.000 euro la soglia del parametro ISEE che consente l’accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.
L’ammontare dei bonus per il primo trimestre 2023 sarà determinato con delibera dell’Arera, da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite complessivo, tra luce e gas, di 2,4 miliardi di euro.
Fondo per contenere gli aumenti dei prezzi del gas
Istituito un fondo da 200 milioni di euro da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.
Prevista la possibilità, con delibera dell’ARERA, di sospendere fino al 31 gennaio 2023 i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale (per gli oneri derivanti dall’eventuale morosità dei clienti finali interessati vengono stanziati 50 milioni di euro).
Impianti di produzione di biocarburante avanzato
Proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi previsti dall’articolo 7 del DM 2 marzo 2028.
Bonus carburanti in agricoltura e pesca I trimestre 2023
Previsto un credito d’imposta pari al 20% delle spese per l’acquisto di carburanti sostenute nel primo trimestre 2023 dalle imprese esercenti attività agricola e della pesca e quelle esercenti l’attività agromeccanica (codice Ateco 1.61).
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 entro il 31 dicembre 2023. In alternativa è cedibile per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il credito di imposta ceduto deve essere usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente, comunque entro la data del 31 dicembre 2023.
Bonus carburanti in agricoltura e pesca III trimestre 2022
Proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca riconosciuto per il terzo trimestre 2022 previsto dal decreto Aiuti bis (art. 7, D.L. n. 115/2022).

Misure fiscali

Regime forfetario
Aumentodal 2023, del limite di ricavi e compensi da 65.000 a 85.000 per l’accesso al regime forfettario. Uscita istantanea dal regime per chi supera i 100.000 euro.
Flat tax incrementale
Flat tax incrementale, limitatamente all’anno 2023, per i titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi.
Per il solo 2023, le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo, diverse da quelle che applicano il regime forfetario, possono assoggettare a tassazione agevolata con un’aliquota del 15%, nel limite massimo di 40.000 euro, l’eccedenza di reddito determinato nel 2023 rispetto all’importo più elevato fra quelli dichiarati nel 2020, 2021 e 2022, ridotta di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
L’imposta sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale. L’eccedenza sottoposta a tassazione sostitutiva è comunque considerata per la determinazione di deduzioni, detrazioni e benefìci anche di natura non tributaria.
Detassazione delle mance
Dal 1° gennaio del 2023, le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive saranno tassate, salvo rinuncia scritta del lavoratore, con un’imposta fissa del 5% in luogo dell’Irpef ordinaria.
Detassazione dei premi di produttività
Riduzione dal 10% al 5% dellʼaliquota dellʼimposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili dʼimpresa.
Sugar tax e plastic tax
Differimento al 1° gennaio 2024 dell’entrata in vigore della “Plastic tax” e della “Sugar tax”.
Ammortamento imprese commercio al dettaglio
Limitatamente al periodo 2023-2027, per le imprese che esercitano l’attività del commercio di beni al dettaglio, aumenta dal 3 al 6% l’ammortamento del costo dei fabbricati strumentali.
Riduzione IVA prodotti igienici e per l’infanzia
Riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicabile sui prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile nonché su alcuni prodotti per l’infanzia.
Riduzione IVA applicabile sul pellet
Riduzione dal 22 al 10% dell’aliquota IVA applicabile al pellet.
Fondo per la prima casa
Proroga al 31 dicembre 2023:
– della speciale disciplina emergenziale del Fondo Gasparrini, il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà;
– delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.
Estesa inoltre al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, che viene al contempo rifinanziato, con ulteriori 430 milioni di euro.
Bonus IVA per l’acquisto di case green
Detrazione Irpef del 50% dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR.
Redditi dominicali e agrari
Proroga fino al 31 dicembre 2023 dell’esenzione, ai fini Irpef e addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola.
IMU su immobili occupati
Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni o edifici.
Costi black list
Ripristinata la limitazione alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in quei territori.
Affrancamento utili da partecipate estere
Si consente ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (del 9% per i contribuenti IRES ovvero del 30% per i contribuenti IRPEF), gli utili e le riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023.
Plusvalenze realizzate da non residenti
Per i contribuenti non residenti si considerano prodotte nel territorio nazionale, configurandosi quali redditi diversi imponibili in Italia, le plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore per più del 50% deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia.
Assegnazione beni ai soci
Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili (iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali) ai soci delle società di persone e società di capitali, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8%, che cresce al 10,5% per le società di comodo.
L’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.
L’aliquota è fissata nella misura del 13% per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.
Estromissione dei beni delle imprese individuali
Prevista anche la facoltà per gli imprenditori individuali di procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’8%, applicata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Rivalutazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (sia non negoziate che negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti al 1° gennaio 2023 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16%.
Al fine di perfezionare l’operazione è necessario entro il 15 novembre 2023 effettuare il versamento (in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di uguale importo) dell’imposta sostitutiva dovuta, nonché far redigere e asseverare una perizia di stima del terreno o della partecipazione da un professionista abilitato.
Agevolazioni tributarie per trasferimenti di proprietà
Imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell’1% anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Nei comuni montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.
Affrancamento polizze assicurative
Prevista la facoltà di affrancare ai fini fiscali, previo pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 14% (da versare entro il 16 settembre 2023), le quote detenute in fondi Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) e le polizze di assicurazione sulla vita (escluse quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2024. I contratti in relazione ai quali si opta per l’affrancamento non sono riscattabili prima del 1° gennaio 2025).
Contributo di solidarietà imprese energetiche
Contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi.
Il prelievo è pari al 50% del reddito IRES 2022 che eccede di almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei periodi d’imposta dal 2018 al 2021, entro il limite del 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio 2021. Il contributo di solidarietà è dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
Tassazione delle operazioni su cripto-attività
Regolate sotto il profilo tributario le operazioni relative alle cripto-attività.
Partite IVA “apri e chiudi”
Rafforzato il contrasto alle cosiddette partite IVA “apri e chiudi”.
L’Agenzia delle Entrate, in presenza del riscontro di particolari profili di rischio, può convocare il contribuente presso i propri uffici per chiedere ulteriore documentazione. In caso di esito negativo ai controlli o di mancata presentazione presso l’ufficio, l’Agenzia delle Entrate emana il provvedimento di cessazione della partita IVA, con contestuale irrogazione nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.
Nel corso del passaggio parlamentare si è esclusa la responsabilità solidale per l’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività relativamente al mancato pagamento della predetta sanzione.
La richiesta di nuova partita IVA può avvenire esclusivamente, previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000 euro.
Vendite tramite piattaforme digitali
Introdotti nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori. In particolare, è previsto che i soggetti passivi Iva che favoriscono la vendita on line di determinati beni che saranno individuati con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi Iva.
Sanzioni per operazioni inesistenti in reverse charge
Nel caso di operazioni inesistenti in reverse charge, il cessionario o il committente sono soggetti a responsabilità con riferimento all’imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. La sanzione amministrativa applicata in questo caso è pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
Tregua fiscale
Serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco:
– definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) delle dichiarazioni periodi imposta 2019, 2020 e 2021. A tal fine, è richiesto il versamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni nella misura ridotta del 3%;
– sanatoria irregolarità formali: le irregolarità formali, concernenti infrazioni o inosservanze relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi (imposte dirette, Iva, Irap e tributi), commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate con un pagamento una tantum di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, cui le infrazioni si riferiscono;
– ravvedimento speciale delle violazioni tributarie: possibile regolarizzare le dichiarazioni – purché validamente presentate – relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, a condizione che le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto. La regolarizzazione la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, ridotte a un 1/18 del minimo previsto dalla legge. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate;
– definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. A tal fine, è necessario il pagamento delle sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge;
– definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia;
– conciliazione agevolata delle controversie tributarie. In alternativa alla definizione agevolata, è possibile definire -entro il 30 giugno 2023 – con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori;
– rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge;
– regolarizzazione versamenti: possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale on il versamento integrale, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato perfezionamento, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull’imposta residua.
– stralcio ruoli fino a 1.000 euro: annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, i ruoli affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per i carichi affidati da enti diversi, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, alle quali l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati;
– rottamazione ruoli: definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro i 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio.

Fonte articolo

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