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Il Tribunale di Roma conferma che le irregolarità formali non sono ostative al rilascio del Durc

Il Tribunale di Roma conferma che le irregolarità formali non sono ostative al rilascio del Durc - studio montanaro

Il Tribunale di Roma, con due pronunce ravvicinate, è tornato a ribadire un importante principio da osservare per il rilascio del DURC (per una prima rassegna ragionata di giurisprudenza in materia, cfr. F. Lombardo, Agevolazioni e regolarità contributiva: alcuni principi giurisprudenziali, in Bollettino ADAPT 14 giugno 2021, n. 23). Il documento in questione non può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che riguardino i “pagamenti dovuti dall’impresa” e non, invece, nel caso di errori o omissioni commessi nella presentazione delle denunce contributive.

La prima sentenza, dell’11 marzo 2022, concerne la mancata presentazione delle denunce mensili. Per il Tribunale di Roma, in quanto omissione meramente formale, essa non comporta il recupero delle agevolazioni contributive, che può essere causato soltanto da una situazione di irregolarità sostanziale.

Nel caso di specie, l’INPS aveva emesso un invito a regolarizzare e note di rettifica per oltre 40 mila euro in conseguenza di un errore relativo all’invio di flussi Uniemens da parte della società ricorrente. L’Istituto ha poi revocato gli sgravi fruiti dall’azienda, relativi ai periodi dal giugno 2015 al maggio 2018, in assenza di un mancato versamento dei contributi. Il primo invito a regolarizzare, e la conseguente emissione di DURC irregolare, è invece avvenuto nel giugno 2019.

L’INPS ha, quindi, recuperato agevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui è stato emesso DURC negativo, in contrasto con quanto disposto dall’art. 1, co. 1175, della legge n. 296/2006.

Il Giudice di Roma ha stabilito, richiamando un consolidato orientamento giurispridenzale in materia (cfr. Trib. Roma n. 1490/2019; Trib. Milano n. 1187/2019), che il diniego del DURC è legittimo solo a fronte di irregolarità sostanziali e relative alle ipotesi di omesso versamento dei contributi.

La mancata presentazione delle denunce mensili, dunque, non determina irregolarità ex art. 3 del decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 30 gennaio 2015.

Il giudice ha ribadito, inoltre, che non possono essere revocate retroattivamente le agevolazioni fruite prima che si verificasse l’irregolarità contributiva.

In caso contrario, le aziende finirebbero per fruire degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità contributiva (quando non è dato sapere) e ciò determinerebbe una situazione di continua incertezza (cfr. App. Torino, 23 giugno 2021).

Per tali ragioni il giudice ha accolto il ricorso e condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite.

Con una seconda sentenza, arrivata pochi giorni dopo (Trib. Roma 16 marzo 2022), il giudice romano si è pronunciato su una fattispecie analoga. In questo caso , il medesimo ha ribadito che l’assenza di regolarità che dà luogo all’emissione di DURC negativo non è determinata da qualsiasi inosservanza, anche di carattere meramente formale, ma esclusivamente dalla condizione indicata dall’art. 3 D.M. 30 gennaio 2015.

L’INPS aveva emesso un avviso di addebito dell’importo complessivo di oltre € 30 mila euro, avente ad oggetto la revoca delle agevolazioni contributive ex art. 1 co. 1175, della legge n. 296/2006, relativamente al periodo settembre 2015 – novembre 2017, e notificato in data 12 aprile 2019.

L’avviso di addebito in questione non indicava alcuna omissione contributiva, in quanto la causa dell’irregolarità consisteva in un semplice inadempimento formale (non risultava perfezionato l’invio del DM10 relativo al periodo luglio 2015).

La società decideva, pertanto, di impugnare l’avviso di addebito.

Il giudice capitolino ha evidenziato che per emettere un DURC negativo l’INPS deve accertare e comunicare al datore di lavoro, inadempienze relative ai “pagamenti dovuti dall’impresa” (sempre che il datore abbia tempestivamente attivato i ricorsi amministrativi o giurisdizionali).

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso dell’azienda anche in questa seconda occasione. Infatti, non esiste alcuna norma che impedisca il rilascio del documento a fronte di irregolarità di natura formale.

In conclusione, con riferimento a entrambe le pronunce, si evidenzia che l’Istituto previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese di lite. I giudici, quindi, non hanno compensato le spese, come spesso fatto in precedenti giudizi, stante contrasti giurisprudenziali in materia. Ciò significa che tali contrasti potrebbero essere considerati superati? Ai posteri, l’ardua (ennesima) sentenza.

 

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