Assunzioni disabili nuovi obblighi 2018 per le aziende con 15 dipendenti a partire dal 1° gennaio devono assumere obbligatoriamente certa quota invalidi
Assunzioni disabili nuovi obblighi dal 2018 per le aziende, è il nuovo adempimento previsto per i datori di lavoro a partire dal prossimo 1° gennaio.
Al fine di garantire l’accesso dei lavoratori invalidi nel mondo del lavoro, il Jobs Act, è intervenuto a modificare la normativa vigente, prevedendo che a partire dal 2017 poi slittato dal 2018, l’obbligo di assunzione disabili scatti in automatico dal 15° lavoratore assunto dall’azienda.
Aziende: nuovo obbligo assunzione disabili 2018 cos’è?
Dal 1° gennaio 2018, per effetto del Decreto Legislativo Jobs Act n.81/2015che ha di fatto modificato la Legge 68/99 al fine di favorire l’inserimento di persone con disabilità fisica o psichica che rischiano di essere escluse dal mondo del lavoro, è stato disposto per le aziende l’obbligo di assumere una certa quota di lavoratori disabili.
Obbligo assunzioni disabili cosa cambia? Dal 1° gennaio 2018 le aziende sono obbligate ad assumere un certo numero di lavoratori disabili.
Nello specifico, tutte le aziende che occupano più di 14 dipendenti, sono obbligate a riservare una quota destinata agli invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per servizio, invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti; categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
- Aziende dai 15 ai 35 dipendenti: obbligo assunzione di n. 1 disabile.
- Aziende dai 36 ai 50 dipendenti: devono assumere obbligatoriamente n. 2 disabili;
- Aziende con oltre 50 dipendenti: sono obbligate a riservare il 7% dei posti disponibili a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
I datori di lavoro presentano la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione.
Come si calcola il numero di disabili da assumere obbligatoriamente?
Le aziende per calcolare il numero di disabili da assumere obbligatoriamente devono fare il computo tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Nel suddetto calcolo non vanno ricompresi: i lavoratori a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, dirigenti, lavoratori con contratto di inserimento e con somministrazione presso l’utilizzatore, fatta eccezione di quanto disposto dall’articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo n.81/2015, lavoratori che svolgono l’attività all’estero, lavoratori socialmente utili, a domicilio, aderenti al programma di emersione, apprendisti, con contratto formazione-lavoro e di reinserimento. Possono invece essere calcolati nella quota di riserva, invece, i lavoratori già disabili prima dell’assunzione ed assunti anche senza collocamento obbligatorio,
ma solo se la loro riduzione della capacità lavorativa, è superiore al 60%, oppure, superiore al 45% in caso di disabilità intellettiva e psichica.
Per maggiori informazioni sul calcolo persone disabili da assumere obbligatoriamente, vi rimandiamo alle FAQ sulla disciplina del lavoro per il personale disabile.
Sospensione temporanea e esonero parziale dall’obbligo di assunzione
Per le aziende in particolari situazione è possibile sospendere temporaneamente o essere esonerate dall’obbligo assunzione? Si, l’obbligo di assumere disabili può essere sospeso temporaneamente quando le imprese che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- In ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale in CIGS;
- In fallimento e in liquidazione;
- Con contratti di solidarietà;
- In mobilità, per tutto il periodo coperto da mobilità. Se la procedura si conclude però con il licenziamento di più di 5 persone, la sospensione all’obbligo assunzione disabili, è prorogato di 1 anno;
- Con accordi di incentivo all’esodo.
In tutti questi casi, durante la fase di autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente ha la possibilità di riconoscere e concedere la sospensione degli obblighi assunzioni, per un periodo massimo di 3 mesi, rinnovabile una sola volta.
L’Esonero parziale dall’obbligo di assunzione disabili è ottenibile dai datori di lavoro, solo in presenza di speciali condizioni e natura dell’attività lavorativa, ossia in presenza di:
- Prestazione lavorativa faticosa o pericolosa;
- Particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
In questi casi, è concesso l’esonero per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre ma è dovuto da parte dell’azienda il versamento di un contributo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.