Per detrazioni e deducibilità, la legge di Bilancio 2018 impone ai titolari di partita IVA l’utilizzo di strumenti elettronici per pagare i rifornimenti di benzina e gasolio
Nell’analisi delle innumerevoli novità introdotte dalla legge di Bilancio n. 205/2017 emergono disposizioni di varia natura e dall’impatto interessante.
Carburanti: le novità del 2018
Ad esempio, la nuova legge reca modifiche alla disciplina dei rifornimenti di carburante, introducendo l’obbligo di fattura elettronica per i rifornimenti effettuati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, abrogando la disciplina della c.d. “scheda carburante” e ampliando gli obblighi di tracciabilità per le detrazioni fiscale anche a una serie di altri costi connessi.
Nonostante la legge sia immediatamente in vigore, per espressa previsione del provvedimento stesso, viene introdotta una fase transitoria affinché gli interessati possano dotarsi degli strumenti necessari per darvi attuazione: le nuove disposizione in materia, pertanto, si applicheranno a partire dal 1° luglio 2018.
Rifornimento carburanti: da luglio fattura elettronica
In particolare, la disposizione di cui al comma 920 dell’unico articolo della legge coinvolge espressamente i rifornimenti di carburante effettuati da imprese e professionisti aggiungendo all’art. 33, terzo comma, del d.P.R. N. 633/1972 un periodo a norma del quale “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica“.
Il successivo comma 921, che invece coinvolge l’art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento di cui al d.P.R. n. 696/1996, si rivolge agli esercenti attività di distribuzione i quali saranno esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale unicamente in relazione alle forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione effettuate verso di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.
In sostanza, a partire da luglio di quest’anno, i rifornimenti di carburante relativi a operazioni a favore di imprese e professionisti (titolari di partita IVA), dovranno essere obbligatoriamente certificati tramite emissione di fattura elettronica. Solo per i rifornimenti effettuati nei confronti di privati consumatori, invece, sarà ammessa la non certificazione fiscale delle operazioni.
Addio scheda carburante da luglio
Non solo. La legge, nei successivi commi 922 e 923, stabilisce espressamentel’abbandono della disciplina della c.d. scheda carburante, andando ad abrogare l’art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31: viene così meno tale documentazione con cui imprese e professionisti, a fini di detrazione IVA e deduzione fiscale, attestavano gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso i distributori stradali, al fine di consentire la detrazione IVA e la deduzione fiscale del costo dal reddito di imprese e professionisti.
Indubbiamente le spese di rifornimento potranno essere ancora saldate in contanti, ma in tal modo dovrà escludersi la possibilità di dedurre l’IVA sul costo di benzina e gasolio da autotrazione.
Dal 1° luglio 2018, infatti, solo il pagamento avvenuto tramite gli strumenti elettronici e documentato con la fattura elettronica emessa dal benzinaio, consentirà al titolare IVA di contabilizzare fiscalmente le proprie spese carburante e dedurle dal reddito.