Skip to main content

Licenziamento per mancanza dei requisiti: niente risarcimento

Falso curriculum , violazione della buona fede, licenziamento che non causa danno: il giudizio del Tribunale di Trapani sentenza n. 522-2019

La sentenza del tribunale di Trapani con la sentenza n. 522 del 2.10.2019 ha affermato che una azienda puo procedere al licenziamento di un lavoratore con contratto a termine se scopre che non ha i titoli richiesti dalla selezione cui ha partecipato   e nessun risarcimento è dovuto .

Il caso  riguardava una agenzia di somministrazione di lavoro che aveva  assunto un lavoratore  per un incarico  a termine di tre anni  come direttore presso una azienda sulla base di una selezione  su una piattaforma online che richiedeva un certo titolo di studio.  Il lavoratore  aveva partecipato inviando una autocertificazione sui requisiti anche se privo del titolo richiesto   e l’azienda aveva deliberato l’ assunzione  ma avendo successivamente scoperto tale mancanza,  ha deciso di annullare la delibera  e rescindere il rapporto .

Il dipendente chiedeva  che fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento e il risarcimento conseguente, pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto ottenere fino alla fine del contratto. Affermava infatti che la selezione online non richiedeva i titoli “a pena di esclusione” .

Il singolare giudizio  del Tribunale afferma che   l’annullamento della delibera  costituisce effettivamente licenziamento illegittimo  perrche privo di giusta causa e di giustificato motivo  ma tale recesso non da diritto al risarcimento in quanto  il dipendente nel partecipare alla selezione  non poteva attendersi un esito favorevole sapendo di non avere i requisiti 

I giudici chiariscono che  in un rapporto a termine, l’invalidità del recesso non produce in modo “automatico” la condanna al risarcimento del danno.

Va infatti verificato se  per il lavoratore ciò abbia determinato un danno emergente o un lucro cessante. In questo caso,  tale conseguenza non è stata riconosciuta per   il ricorrente che fin dall’ìnizio sapeva di non avere i requisiti richiesti  quindi non poteva aver fatto “affidamento sull’esito favorevole” della selezione.

Il ricorrente  non può  dunque avanzare alcuna pretesa risarcitoria, in quanto l’intero danno è scaturito dalla  sua condotta.

Il tribunale precisa  però    che il mancato risarcimento non dipende  dalla  falsa autocertificazione sul possesso dei requisiti, anche se ne evidenzia la violazione del principio di correttezza e buona fede. Quest’ultimo principio sarebbe  molto rilevante, anche perche potrebbe trovare spazio in tutti i rapporti di lavoro, se confermato in Cassazione:  la presentazione di titoli inesistenti costituirebbe una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che   renderebbe legittima   la  scelta di interrompere il rapporto,  senza costi per il datore di lavoro, una volta venuta alla luce.

Fonte 

Close Menu