Finalmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27.6.2018 il decreto 11 maggio 2018 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali , attuativo della norma della legge di stabilità 2018 sullo sgravio contributivo per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere.
L’agevolazione è riservata alle cooperative che assumono nel 2018 a tempo indeterminato e prevede l’esonero dai contributi previdenziali fino a un massimo di 350 euro al mese per un massimo di 36 mesi (2018-2020). Le risorse stanziate ammontano ad 1 milione di euro per ciascun anno . Restano esclusi dallo sgravio i premi per l’assicurazione INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per essere ammesse al beneficio, in relazione ad ogni assunzione , le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione della persona interessata, rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all’art. 5-bis del decreto – legge n. 93 del 2013
Lo sgravio contributivo sarà concesso sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande all’Inps che dovrà ora fornire le istruzioni operative in una prossima circolare .