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Incentivo assunzioni per vittime di violenza

Finalmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27.6.2018 il decreto 11 maggio 2018 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali  , attuativo della norma della legge di stabilità 2018 sullo sgravio contributivo per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere.

L’agevolazione è riservata alle cooperative che assumono nel 2018 a tempo indeterminato e prevede l’esonero dai contributi previdenziali  fino a un massimo di 350 euro al mese per un massimo di 36 mesi (2018-2020). Le risorse stanziate ammontano ad 1 milione di euro  per ciascun  anno . Restano esclusi dallo sgravio i premi per l’assicurazione INAIL.   Resta   ferma   l’aliquota   di   computo   delle   prestazioni pensionistiche.

Per essere ammesse al  beneficio,  in  relazione  ad  ogni  assunzione ,  le  cooperative  sociali   devono   produrre   la certificazione del percorso  di  protezione   della persona interessata,  rilasciata  dai  servizi sociali del comune di residenza o dai centri  anti-violenza  o  dalle  case-rifugio di cui all’art. 5-bis del decreto  –  legge  n.  93  del 2013

Lo sgravio contributivo sarà  concesso sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande all’Inps che dovrà ora fornire le istruzioni operative in una prossima circolare .

Fonte 

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