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Guida alle ferie aziendali: maturazione e retribuzione

Di Luglio 14, 2022ferie lavoratore
Guida alle ferie aziendali maturazione e retribuzione - studio montanaro

Maturazione e calcolo ferie

Il diritto a riposo settimanale e ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione (articolo 36, comma 3) e regolamentato dal Codice Civile (art. 2109)dal Dlgs 66/2003 e successive modificazioni. Di norma, con un contratto a tempo pieno di 40 ore, ogni mese si maturano 2,33 giorni salvo diversa indicazione nel proprio CCNL.

Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, il numero di giorni di ferie matura pro quota nel tempo in base ai mesi di lavoro (distribuite nei 12 mesi), anche durante periodi di assenza (maternità, congedo matrimoniale, malattia, ferie). Il periodo minimo può aumentare in base ai contratti di lavoro. Ad esempio, nel caso di settimane consecutive di ferie, ai fini del computo del sabato o della domenica nel novero delle ferie fruite, bisogna far riferimento al singolo CCNL.

Alcuni contratti non contemplano il sabato come giornata lavorativa (e dunque restano esclusi dal calcolo), altri lo considerano come giornata lavorativa a zero ore (se si lavora da lunedì a venerdì ma in busta paga lo stipendio è calcolato su 26 giorni lavorativi) ed in questo caso il sabato compreso tra due settimane consecutive di ferie viene considerato come un giorno di ferie fruito. A meno di diverse disposizioni contrattuali, che la considerino lavorativa, la domenica resta esclusa dal novero.  Quindi, chi si assenta per ferie da lunedì fino a secondo lunedì successivo, di fatto fruisce di 12 giorni

Interruzione ferie

Se i contratti collettivi lo consentono, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di serie ragioni: in caso di richiamo, il lavoratore avrà diritto a consumare la parte restante in un secondo momento. In caso di malattia il lavoratore può sospenderle temporaneamente se si verifica prima delle ferie e, a meno di avviso diverso da parte del datore di lavoro, riprenderle una volta esaurito il periodo di malattia stesso. Se invece la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di goderle dopo la guarigione, previo accordo con l’azienda e sempre che la malattia rappresenti un impedimento per l’effettivo riposo e quindi impedisca il pieno godimento delle ferie.

Godimento e piano ferie

Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve darne comunicazione al lavoratore. Se l’azienda chiude per un certo periodo si parla di ferie collettive: in questo caso il lavoratore non può opporsi. Altrimenti, queste sono le regole:

  •  due settimane (salvo deroghe della contrattazione collettiva, che possono prevederne la riduzione per eccezionali ragioni di servizio, come previsto dalla nota del ministero del Lavoro prot. n. 25/I/0004908 del 18 ottobre 2006) continuative se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
  •  altre due settimane anche fruite in maniera frazionata, entro 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione (salvo deroghe della contrattazione collettiva);
  •  ulteriori giorni eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva o individuale, fruibili in maniera frazionata, secondo i contratti o gli usi aziendali.

Ferie non godute

Nel caso di mancato godimento, dopo la scadenza prevista (solitamente 18 mesi), il datore di lavoro deve versare i contributi INPS. La mancata fruizione del periodo minimo legale fa scattare le seguenti sanzioni introdotte con l’art. 7 della legge n. 183/2010:

  • da 100 a 600 euro per ogni lavoratore;
  • da 400 a 1500 euro con violazioni per oltre 5 lavoratori o 2 annualità;
  • Da 800 a 4.500 euro con violazioni per oltre 10 lavoratori o durate almeno 4 anni.

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