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Durc di congruità: le nuove indicazioni della Cnce su accordi quadro e rilevanza delle spese

Di Luglio 15, 2022durc
Durc di congruità le nuove indicazioni della Cnce su accordi quadro e rilevanza delle spese - studio montanaro

Sono diversi anni che, ormai, il rapporto tra concorrenza nei mercati e costo del lavoro è al centro di un acceso dibattito che investe anche l’applicazione dei contratti collettivi all’interno di settori nevralgici dell’economia come quello dell’edilizia. Infatti, nell’ambito dei lavori pubblici e privati uno degli strumenti più utilizzati per assicurarsi l’aggiudicazione è, frequentemente, la riduzione – anche abnorme rispetto all’opera da realizzare – del costo della manodopera agendo su diversi fronti; per tale motivo, com’è noto, con il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 giugno 2021, n.143, è stato messo a punto un articolato sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, con l’integrale recepimento dell’Accordo collettivo sottoscritto dalle parti sociali del settore il 10 settembre 2020.

In particolare, spetta alle Casse Edili/Edilcasse il rilascio del certificato della congruità della manodopera in edilizia che, va ricordato, è previsto nell’ambito dei lavori pubblici e privati (questi ultimi di importo pari o superiori a 70mila euro), mentre alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce) è stato affidato il delicato compito di regolamentare le modalità operative per l’applicazione di questo nuovo sistema basato sulla piattaforma Cnce_Edilconnect, messo a disposizione delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei consulenti. Accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e denuncia di nuovo lavoro Durante questi mesi di applicazione della nuova normativa non sono mancate, inevitabilmente, alcune criticità ma va anche rilevato l’attento lavoro svolto della Cnce che, attraverso diverse Faq, ha risposto a vari quesiti; in particolare, con le ultime del 22 giugno 2022 (Comunicazione Cnce n. 821/2022) ha fornito due interessanti chiarimenti. Con il primo quesito è stato chiesto, infatti, se gli accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e rispetto ai quali sia stata fatta un’unica denuncia di nuovo lavoro (Dnl), prima di quella data, sono soggetti alla verifica di congruità; la Commissione ha precisato che, fermo restando quanto già espresso nella Faq n. 11 contenuta nella Comunicazione Cnce n. 803/2021 – con la quale, va ricordato, ha già fornito alcuni chiarimenti sugli accordi quadro – tali accordi stipulati prima del 1° novembre 2021 e per i quali alla medesima data sia stata già effettuata un’unica Dnl valevole per tutto l’accordo quadro, non sono soggetti alla verifica di congruità.

Spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi L’altro chiarimento riguarda il quesito se i costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, e altre della medesima natura rilevano ai fini dell’importo dei lavori edili, per il calcolo della congruità; la risposta della Commissione è stata negativa in quanto ai fini della congruità rilevano solo il costo dei lavori edili. E sotto tale profilo viene richiamata molto opportunamente anche la Faq n. 4, contenuta sempre nella già citata Comunicazione Cnce n. 803/2021, nella quale la stessa Commissione ha precisato che nella fase di avvio, ai fini del calcolo della congruità rilevano solo le ore relative alla manodopera degli operai edili. Da osservare, infine, che tali Faq si aggiungono a quelle riportate nella Comunicazione Cnce n. 812/2022, e nelle precedenti, che rappresentano un importante strumento per meglio assolvere a questo nuovo adempimento.

 

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