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I chiarimenti INPS relativamente ai nuovi incentivi per l’assunzione di disabili nel corso del 2018: chi può accedere e come funziona l’agevolazione.

Al via nuovi incentivi per l’assunzione di disabili nel corso del 2018 con uno stanziamento pari ad oltre 9 milioni di euro a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, approvato con il decreto 7 maggio 2018, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’agevolazione è destinata ai datori di lavoro e consiste in uno sgravio contributivodi 36 mesi per assunzioni a tempo indeterminato. I fondi, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, saranno trasferiti all’INPS e destinati al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Dotazione economica

La quota più consistente della somma che rifinanzia il bonus per le assunzioni di persone con disabilità, circa 7 milioni e mezzo, sarà destinata agli esoneri relativi all’anno 2017, mentre 1 milione e mezzo all’annualità 2018. Viene così incrementata la dotazione di circa 73 milioni di euro, già stanziati nel corso del 2017.

Assunzioni agevolate disabili

A chiarire quali sono le assunzioni agevolate era stato l’INPS con la circolare n. 99/2016. In particolare veniva chiarito che l’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o determinato, sia full time che part time, persone con disabilità.

L’incentivo:

  • ha una durata di 36 mesi e spetta nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra;
  • ha una durata di 36 mesi e spetta nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;
  • ha una durata di 60 mesi e spetta nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica relativo ad una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
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