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Tirocinio e stage in azienda

Di Maggio 2, 2018Uncategorized

Tirocinio irregolare se effettuato entro due anni da un rapporto di lavoro nella stessa azienda o se il lavoratore è l’unico a svolgere quella mansione nell’unità produttiva o ancora niente ripetizione dello stage, o mansioni ripetive che non necessitano di formazione. Sono alcuni esempi di irregolarità segnalate dalla nuova circolare 8/ 2018 pubblicata il 18 aprile  dell’Ispettorato del lavoro sul controllo dei  tirocini e stage formativi.

I tirocini sono stati infatti di recente inseriti tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza  2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In materia sono state emanate il 25 maggio dello scorso anno dalla Conferenza Stato Regioni specifiche linee guida  , che si adeguano alla raccomandazione della Comunità europea  del 2014 e sono in fase di recepimento dalle singole istituzioni locali.
L’ispettorato nella circolare comunica che saranno oggetto di attenzione in particolare  i tirocini  extracurriculari cioè solitamente  i classici “stages” realizzati per formazione finalizzata all’inserimento lavorativo.

Sono esclusi   quindi :

  • i tirocini effettuati durante il corso universitario cd. curriculari,
  • i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche e  i periodi di pratica professionale,
  • i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale,
  • i tirocini per  soggetti extracomunitari all’interno delle quote di ingresso,
  •  tirocini finalizzati  all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale.

Il documento dell’Unione Europea del 10 marzo 2014,  definisce a livello europeo il tirocinio come “un periodo di  pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e  formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a  migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”.

Le indicazioni  della circolare,  che orienteranno la futura attività di vigilanza  elencano lunga serie di ipotesi di violazione della normativa regionale con un forte irrigidimento della regolamentazione di queste attività.  I principali  comportamenti che potranno essere sanzionati  sono: 

  •  tirocinio con attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quantodel tutto elementari e ripetitive;
  • tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale  (ad es. soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito , lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti disabili e svantaggiati);
  • tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
  • totale assenza di convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
  • totale assenza di Piano Formativo Individualizzato 
  • coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante ;
  • tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
  • tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante (es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio)
  • tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione  con il soggetto ospitante negli ultimi due anni o un  precedente rapporto di tirocinio,  se non  nel rispetto della durata massima prevista dalla legge
  • tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
  • impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico (per un numero di ore superiore di almeno il 50% );
  • difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio.

ecc.

La circolare sottolinea che   alcune Regioni, tra cui Valle d’aosta, Emilia-romagna, Umbria, Puglia, Campania, Sardegna , provincia di Bolzano,  non hanno ancora recepito tali Linee guida, per cui  in questi territori  esse si applicano, fino al recepimento, le linee guida del 2013.

 

 

Verifica dell’attività formativa

Gli ispettori dovranno quindi analizzare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da valutare la genuinità del rapporto formativo, ovvero dovranno verificare che l’attività del tirocinante sia effettivamente funzionale all’apprendimento e non all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Nel caso in cui il personale ispettivo riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ovvero il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Gli ispettori devono inoltre valutare l’eventuale assoggettamento del tirocinante alle regole vigenti per il personale dipendente.

Necessario infine verificare il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale, caso per il quale sono previste specifiche sanzioni, che vengono ricapitolate nella circolare.

 

Fonti: Fisco e tasse Pmi Italia

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