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Voucher lavoro occasionale: utilizzo più ampio dal 2023

Di Dicembre 13, 2022rapporti di lavoro
Voucher lavoro occasionale 2023 - Studio Montanaro

Sono molteplici e rilevanti gli interventi che il disegno di legge di Bilancio si propone di apportare, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, alla disciplina del lavoro occasionale accessorio, gestito dai voucher PrestO. Oltre all’aumento fino a 10.000 euro dell’importo massimo erogabile in ciascun anno, si prevede un ampliamento delle aziende ammesse all’impiego di questa tipologia di lavoro occasionale e alcune deroghe per l’utilizzo in agricoltura. Quali sono le sanzioni nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore?

Il disegno di legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO (art. 54 bis D.L. n. 50/201) apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese. Il contratto di prestazione occasionale è stato introdotto al fine di supplire al vuoto normativo causato dall’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015, disciplinanti il contratto di lavoro accessorio.
L’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, al comma 1, fissa limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale: ciascun utilizzatore possa avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale per compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori.
Leggi anche Prestazioni occasionali: tornano i voucher per il 2023. Chi potrà utilizzarli

Novità sull’importo erogabile

Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede che l’importo erogabile, pari a 5.000 euro viene innalzato a 10.000 euro.
La novità si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare. Per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura.

Novità sui requisiti soggettivi dell’utilizzatore

Ulteriori novità riguardano anche il limite dimensionale riferito all’organico aziendale che legittima il ricorso alle prestazioni accessorie: possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale anche gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque ma non più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Alberghi e turismo

Rimane confermata l’eccezione prevista per le aziende alberghiere e strutture ricettizie che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori.

Datori di lavoro agricoli

Le aziende del settore agricolo, a partire dal 2023, potranno utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare – prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Viene dunque eliminato anche nell’ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
N.B. In riferimento alle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo,viene anche soppresso l‘obbligo secondo cui il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica dedicata, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Invio della comunicazione preventiva

Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
– i dati identificativi del prestatore;
– la misura del compenso pattuita;
– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
– il settore di impiego del prestatore;
– altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

Sanzioni

Qualora vengano superati i limiti complessivi per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore la normativa prevede che il rapporto di lavoro occasionale si trasformi in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Di seguito una tabella con le sanzioni aggiornate post legge di Bilancio 2023.
Violazione
Sanzione
Superamento del limite economico o di ore prestazione resa.
Trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dalla data di superamento.
Soggetti con i quali sia in corso o cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.
Conversione ab origine del rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Mancata o tardiva comunicazione preventiva o priva degli elementi richiesti o con elementi non corrispondenti a quanto accertato.
Attivazione da parte di datori di lavoro con più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui viene accertata la violazione.
Sanzione ridotta pari a 833,33 euro per ogni giornata non comunicata, indipendentemente dal numero di lavoratori utilizzati nella giornata.
Revoca della comunicazione della prestazione a fronte di una prestazione effettivamente resa.
Maxi sanzione per lavoro nero.

Fonte articolo

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