Obbligo di tranciabilità per le retribuzioni: non rientrano gli anticipi di cassa per fondo spese dice l’Ispettorato del lavoro
Nel corso del video Forum lavoro della Fondazione studi è stata posta al funzionario dell’Ispettorato del lavoro che gli anticipi cassa per fondo spese, visto che non sono retribuzione, rientrano nel nuovo obbligo di tracciabilità del pagamento degli stipendi, introdotto dalla legge di stabilità 2018 . La risposta dell’ispettorato è stata negativa in quanto la norma di legge parla espressamente di “retribuzione”, quindi ferma restando la rendicontazione contabile degli anticipi per fondo spese, questi non sembrano essere assoggettati al nuovo regime di tracciabilità .
Gli esperti della fondazione hanno anche evidenziato la dispendiosita del nuovo obbligo, in tempo e denaro sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, in particolare per gli importi piu bassi e hanno chiesto perche non sia stata prevista una soglia minima retributiva al disotto della quale evitare l’obbligo di pagamento con sistemi tracciabili. Il funzionario ha chiarito che una tale limitazione alla applicabilità del regime di tracciabilità avrebbe potuto facilmente dar luogo a comportamenti elusivi, ad esempio a pagamenti frazionati della retribuzione in periodi infra mensili, per aggirare l’obbligo.
L’obbligo, che andrà in vigore il 1 luglio 2018 esclude solo le pubbliche amministrazioni e il lavoro domestico.