Con la nota dell’Ispettorato nazionale del Lavoro n. 856 del 19 aprile 2022, vengono fornite alcuni chiarimenti sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso. La maxisanzione per lavoro nero scatta quando il datore di lavoro ha omesso la comunicazione preventiva di assunzione e quando il rapporto di lavoro ha i requisiti propri della subordinazione, che va comunque dimostrata.
Difatti, rispetto a precedenti indicazioni ministeriali, l’Ispettorato cambia direzione affermando che il requisito della subordinazione non può darsi per accertato ma va debitamente dimostrato. Pertanto, anche le prestazioni familiari rese senza la comunicazione all’Inail, dovranno essere ricondotte nell’alveo della subordinazione.
In caso di collaborazioni autonome occasionali in base all’articolo 2222 del Codice civile, la maxi-sanzione potrà trovare applicazione solo nel caso che non sia stata effettuata la comunicazione introdotta recentemente dalla legge 215/2021 di conversione del Dl 146/2021 e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale (versamento della ritenuta d’acconto del 20% tramite modello F24, invio del modello 770 del committente, compilazione della certificazione unica). In presenza di questa documentazione e della comunicazione di inizio lavori, si rischierà soltanto una riqualificazione del rapporto con applicazione delle minori sanzioni e del recupero dei contributi non versati. Per compensi superiori a 5mila euro il committente dovrà dimostrare il versamento dei contributi alla gestione separata. Non sono soggette a maxi-sanzione le prestazioni rese da lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, impiegati nel settore dell’edilizia, ma sono soggette eventualmente alle sanzioni previste nelle ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro. Se invece il lavoratore, pur iscritto, esercita un’attività estranea al settore dell’edilizia, al datore di lavoro che si avvale della sua opera andranno applicate sia le sanzioni in materia di sicurezza sia quella relativa al lavoro nero, fermo restando la prova della natura subordinata del rapporto. La nota precisa che questo principio trova applicazione anche a settori diversi dall’edilizia, tutte le volte in cui un soggetto iscritto nel Registro o all’Albo delle imprese artigiane sia impiegato quale lavoratore subordinato, senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per un’attività non coerente a quella normalmente resa in forza della sua iscrizione.