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LAVORO INTERMITTENTE: L’ALTERNATIVA AI VOUCHER

Di Settembre 18, 2017lavoratore, LAVORO, Lavoro intermittente

I nuovi voucher presentano nel loro utilizzo alcuni limiti tecnici ed economici che escludono una parte dei datori di lavoro. Ad evidenziarli in un video per la web tv di Categoria è l’esperto di Fondazione Studi, Giuseppe Buscema, che oltre a soffermarsi sulla gestione del lavoro occasionale dopo l’introduzione del libretto di famiglia e del contratto di prestazione occasionale evidenzia le alternative al lavoro occasionale per quei datori di lavoro che non possono utilizzare le due nuove tipologie di voucher per i limiti introdotti dal Governo con l’approvazione del Ddl 2853/2017 di conversione del DL 50/2017.

Basti pensare, ad esempio, che il contratto di prestazione occasionale per le imprese è rivolto a tutti i datori di lavoro con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato.  Ne consegue che tutta quella fascia di aziende e datori di lavoro italiani che occupano più di 5 dipendenti non potranno usufruire di questo strumento e dovranno trovare una modalità alternativa per gestire questa tipologia di rapporti di lavoro.

Una delle alternative percorribili – ricorda l’esperto – è offerta dal lavoro intermittente. Questa forma di lavoro ha due vincoli: il primo riguarda l’età del soggetto, che può avere massimo 25 anni o più di 55 anni; il secondo è legato alla possibilità prevista dal contratto collettivo di utilizzo del lavoro intermittente. Riguardo al secondo vincolo, però, Buscema evidenzia come “i contratti collettivi che regolamentano il lavoro intermittente sono pochissimi”.

Quindi, qualora un datore di lavoro decida di usare il lavoro intermittente,  la disciplina da seguire è data dal Regio Decreto 2657 del 1923. Qualora però non sia presente all’interno del Decreto la categoria di lavoro richiesto, la gestione può essere regolamentata con un accordo sindacale. All’interno di questo devono essere indicate le attività che saranno svolte e deve essere firmato dal sindacato o dall’associazione di categoria firmataria del contratto collettivo. L’accordo, quindi, una volta firmato, farà da disciplina per l’azienda in materia di lavoro intermittente.

Fonte

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