Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, provvedimento di depenalizzazione di diversi illeciti penali, ha previsto la parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori.
In particolare, tale norma considera illecito amministrativo – e non più penale – il comportamento del datore di lavoro che non provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione qualora l’omesso versamento delle ritenute non superi euro 10.000 annui.
Conseguentemente, la medesima norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000 (resta confermato il reato qualora l’omesso versamento delle ritenute è superiore a euro10.000 annui, punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1032).
Con riferimento alle ipotesi di illecito amministrativo, l’Inps ha ora emanato il mess. n. 3516 del 27.09.2022 contenente nuove indicazioni operative anche alla luce di indicazioni del Ministero del lavoro che comportano modifiche sostanziali al procedimento sanzionatorio seguito in precedenza.
Il messaggio, facendo riferimento alle indicazioni ministeriali, sottolinea che nella determinazione della sanzione amministrativa volta a colpire il mancato versamento di ritenute non trova applicazione la regola della determinazione della misura ridotta della sanzione prevista in generale dalla legge n. 689/1981, che potrebbe portare ad una misura ridotta della sanzione di euro 16.666 e, quindi, superiore a quella minima di euro 10.000 prevista dal citato art. 3, comma 6, da considerare norma speciale rispetto alla predetta legge.
Valorizzando disposizioni del decreto legislativo n. 8/2016, che regolano il passaggio dalla fase in cui l’omesso versamento delle ritenute era sempre un illecito penale e quelle a in cui le omissioni non superiori a euro 10.000 rilevano come illecito amministrativo, il messaggio considera violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, cioè anteriormente al 6 febbraio 2016, e già interessate da procedimenti penali non ancora definiti.
In casi del genere, il datore di lavoro interessato dovrà essere ammesso “… al pagamento in misura ridotta, pari alle metà della sanzione …” (art. 9, comma 5, d.lgs. n. 8/1981) e la legge n. 689/1981 troverà applicazione solo se porterà ad una sanzione ridotta più favorevole di quella pari alla metà della sanzione.
Il messaggio, infine, si occupa della rimodulazione delle ordinanze-ingiunzione sulla base dei nuovi criteri, distinguendo fra violazioni riferite a periodi fino al 2015 e violazioni riferite a periodi dal 2016, rinviando ai fini del rideterminazione deli importi a criteri specificati in un allegato allo stesso messaggio.