Arrivano dall’Inps le istruzioni operative e contabili per la gestione dell’esonero contributivo a carico dei lavoratori dipendenti riconosciuto nella misura del 2% e del 3% nel caso in cui la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non ecceda gli importi mensili di 2.692 e 1.923 euro, maggiorati del rateo della tredicesima. L’esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2022, ricordiamo, è aumentato e prorogato per il 2023 dalla legge n. 197/2022 (art. 1, comma 281). Con la circolare n. 7 del 24 gennaio scorso,l’Istituto fornisce tutte le indicazioni e le istruzioni sull’esonero in questione, partendo dalla platea di soggetti beneficiari (tutti i lavoratori dipendenti di datori pubblici e privati con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), passando poi a esaminare assetto, misura e durata dell’esonero. La disciplina in esame – ricorda l’Istituto – va integrata secondo le indicazioni della circolare n. 43/2022 e del messaggio n. 3499/2022.E sulla determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità, l’Inps chiarisce che la riduzione della quota a carico del lavoratore, nel mese di dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda laddove sia uguale o inferiore al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo degli stessi non sia superiore rispettivamente a 224 euro o 160 euro. In caso di inizio o sospensione del rapporto di lavoro nel corso d’anno – spiega l’Istituto – il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 o 160 euro per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso. E con riferimento alla durata dell’esonero si precisa che nei casi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze, su queste ultime l’esonero non trova applicazione. Situazione analoga nel caso in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze. Con riferimento, invece, ai casi di continuità del rapporto di lavoro, l’esonero non si potrà applicare con riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa. L’esonero contributivo, inoltre, trova applicazione anche sulla quattordicesima mensilità, a condizione che l’ammontare della stessa o dei suoi ratei non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Illustrate, infine, le modalità di esposizione del beneficio nei flussi Uniemens di competenza del mese di gennaio 2023 e i relativi codici.