
Ai fini del DURC alle imprese in amministrazione giudiziaria rilevano gli obblighi contributivi successivi all’approvazione del programma di ripresa attività – Messaggio n. 2326 2019
Con il Messaggio n. 2326 del 20 giugno 2019 l’INPS è intervenuto con chiarimenti sul tema del rilascio del DURC nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate (d.lgs 18 maggio 2018, n. 72, in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161).
La legge 161 2017 aveva delegato il Governo ad adottare disposizioni per la tutela del lavoro delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
Il decreto all’articolo 4 ha disposto in particolare che, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva – DURC – , rilevino esclusivamente gli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programmadi prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata
Tale previsione comporta che l’esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività resta esclusa dalla verifica della regolarità contributiva necessaria per il rilascio del DURC .
Inoltre dato che l’articolo 55 del D.lgs n. 159/2011 dispone che “A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. ma non preclude la notifica degli avvisi di addebito e prevede esclusivamente la sospensione delle azioni esecutive di competenza dell’Agente della Riscossione” l’istituto precisa che :
” tutti i crediti dell’impresa sequestrata e confiscata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, compresi quelli sorti a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, potranno essere trasmessi all’Agente della Riscossione. Resta ferma la sospensione delle azioni esecutive, di cui al citato articolo 55, per i crediti sorti anteriormente alla medesima data di approvazione.”