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Cigs con contratti di solidarieta: chiarimenti ministeriali

Di Febbraio 14, 2019Uncategorized

Conteggio del periodo di CIGS per contratti di solidarietà riparte per l’impresa subentrante nell’appalto con un nuovo conteggio – Interpello lavoro 1 2019

La Cassa integrazione in caso di   contratto di solidarietà  riparte da zero nell’azienda che rileva quella in crisi per i lavoratori già impiegati in precedenza. Questa in sintesi la risposta del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 8 febbraio 2019, di alcune associazioni sindacali  in materia di modalità di conteggio dei mesi di erogazione del trattamento di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modificazioni.

Veniva chiesto in particolare, se, in occasione di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio di appalto , l’impresa subentrante potesse avere accesso alla cassa integrazione straordinaria per il  personale acquisito  dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà,  e come se si potesse  conteggiare il periodo massimo   di 36 mesi nel quinquennio mobile per l’unità produttiva  interessata, conteggiando anche i periodi già utilizzati dall’azienda precedente oppure ripartendo da zero.

Il ministero del lavoro  dà una risposta favorevole , infatti chiarisce che :

“Qualora intervenga una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l’azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a  richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. In tale evenienza si ritiene che il conteggio dei mesi di CIGO o CIGS fruiti sia riferito esclusivamente all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate..”.

Il documento ricorda che l’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevede che, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”.

Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce  che nell’ipotesi di cambio appalto nei confronti dei lavoratori transitati al nuovo datore di lavoro, i 90 giorni si calcolano tenendo anche conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.

Quindi , tenuto anche conto che la finalità delle disposizioni in esame è quella di assicurare misure di sostegno in caso di eccedenze di personale, si evince come il legislatore  abbia inteso affermare il principio secondo cui il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente.

Fonte 

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