La Corte di Cassazione, con la sentenza 24 gennaio 2018, n. 1769, conferma il consolidato orientamento in materia di cessione di ramo d’azienda. Per la Suprema Corte, infatti, lo stesso non si configura se contestualmente al trasferimento dei lavoratori non si riscontra anche il trasferimento di un determinato know-how individuabile in una particolare specializzazione del personale trasferito, poiché è indispensabile la conservazione dell’identità economica. A riprova di tale tesi la Suprema Corte ha ribadito che non sussistono le condizioni affinché si configuri un trasferimento di ramo d’azienda se la realtà sia stata creata ad hoc, in occasione del trasferimento stesso, poiché condizione necessaria è la preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionale.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l’approfondimento “Lavoro in Cassazione” dedicato al tema, oltre a riportare la massima giurisprudenziale, si sofferma sull’individuazione del concetto di azienda e sulle garanzie del lavoratore in caso di trasferimento, sottolineando che, ai fini della sussistenza di un trasferimento d’azienda in un settore in cui l’attività sia fondata essenzialmente sulla mano d’opera, risulta necessario, ai sensi della Direttiva 2001/23, che la parte più rilevante del personale sia presa in carico dal presunto cessionario per la conservazione dell’identità di un’entità economica.