Definizione agevolata degli avvisi bonari: per le comunicazioni di irregolarità in corso di dilazione e sotto i 5 mila euro confermata oltre alla scontistica prevista dalla sanatoria (sanzioni al 3% invece del 10%) anche l’estensione automatica dei piani che passano da 8 a 20 rate. Ok al ravvedimento operoso e al lieve inadempimento in caso di ritardi nei pagamenti. Arrivano poi gli esempi di calcolo per rideterminare correttamente le somme dovute con le sanzioni ridotte, mentre a breve un software di calcolo ad hoc consentirà di rideterminare avvisi e piani di dilazione. Nell’attesa del software vi sarà anche una soluzione ponte con la pubblicazione sul sito dell’agenzia delle entrate di un foglio di calcolo con i valori preimpostati per applicare nell’immediato la scontistica sia su avvisi di “nuova emissione” sia su quelli in corso di rateizzazione. Le direttive dell’agenzia, giunte ieri con la circolare 1/2023, benché non previste nella normativa (legge 197/2022, la manovra 2023) erano di assoluta urgenza vista la scadenza in questi giorni dei pagamenti di avvisi trasmessi nel corso di dicembre 2022 oltre al termine di versamento entro fine mese delle rate trimestrali di comunicazione in corso di dilazione.
I calcoli sugli avvisi. Per gli avvisi riferiti somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, in caso di adesione alla definizione agevolata si ha gioco facile nei calcoli. Come indicato nella circolare infatti il contribuente dovrà intervenire in maniera lineare individuando le sanzioni sia relative ad omessi che a tardivi versamenti ricalcolandone l’importo (tenendo conto della percentuale ridotta dal 10% al 3%) senza toccare interessi e tributi.
Piani a 20 rate. Per gli avvisi in corso di regolare dilazione la definizione si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, e corresponsione delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo. Per le dilazioni attualmente in venti rate i piani di pagamento restano immutati. Per determinare il debito residuo al 1 gennaio 2023 su cui calcolare le sanzioni al 3% occorre imputare proporzionalmente i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati in atto. Se ad esempio il tributo richiesto costituisce in proporzione l’80% del dovuto, le sanzioni il 10% ed il 10% gli interessi, l’ammontare del versato a rate va proporzionalmente attribuito con le stesse percentuali alle poste indicate. Per differenza poi tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022 si ottiene l’importo residuo su cui applicare le sanzioni al 3%. L’ammontare va poi ripartito nel numero residuo di rate con rideterminazione degli interessi di rateazione (3.5% annuo).
Piani a 8 rate. In caso di avvisi dilazionati con piano nativo a 8 rate, oltre ai ricalcoli indicati nel precedente esempio l’importo residuo va poi ripartito nel nuovo numero residuo di rate restanti. Se ad esempio sono stati effettuati 3 versamenti ante 1 gennaio 2023 e ne residuavano 5, ora l’ammontare ridefinito dell’avviso va spalmato in 17 rate (20 rate del nuovo piano meno i 3 pagamenti effettuati).
Ravvedimento. Confermato la validità dell’utilizzo del ravvedimento operoso sia in caso di tradivo versamento di una rata di un piano oggetto di definizione agevolata sia in caso avvisi dilazionati con ultima rata 2022 non corrisposta che possono accedere alla sanatoria post utilizzo dell’istituto.