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Apprendistato: le regole per il distacco

Chiarimenti dell’Ispettorato sul distacco nel contratto di apprendistato: il tutor può essere in una sede diversa rispetto all’apprendista

L’INL, con parere del 12 gennaio 2018 n. 290 , rispondendo ad una richiesta di parere della sede territoriale di Udine Pordenone, ha precisato che avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato è possibile , fermo restando il rispetto dei requisiti di legge, cioè:

  • la sussistenza dell’interesse del distaccante,
  • l’espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore,
  • la presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.

In merito a quest’ultima figura, l’INL ricorda che il Ministero del lavoro, con circolare n. 40/2004, seppure con riferimento alle modalità di formazione a distanza, aveva  chiarito che , qualora in azienda sia presente un numero idoneo di personale specializzato, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può ben essere esteso all’attività di “tutoraggio”, che puo dunque essere svolta con le modalità telematiche  già previste per la formazione in “e- learning.

In tali casi, pertanto, la condizione è il tutor sia in grado di:

  • garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna,
  • assumere anche  la funzione di controllo in ordine alla regolarità e alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.

 

Fonte 

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