Il regime di solidarietà dell’appalto trova applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura, questo è quanto messo in evidenza dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 6/2018, pubblicata il 29 marzo, richiamando i contenuti della sentenza costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017.
Con la recente pronuncia la Corte Costituzionale è intervenuta sull’ambito applicativo dell’art 29 D. Lgs. 276/2003 sulla responsabilità solidale nei processi di esternalizzazione e parcellizzazione dei processi produttivi. La norma menzionata contempla il regime di solidarietà tra il committente imprenditore/datore di lavoro con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto. La Suprema Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dal Giudice remittente secondo cui il dato letterale della norma avrebbe limitato il regime di solidarietà ai soli casi di appalto e subappalto negando la medesima tutela ai dipendenti del subfornitore in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
La ratio della pronuncia costituzionale è in perfetta linea con l’attività svolta dall’Ispettorato, si vuole infatti “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale” e pertanto non sarebbe giustificata un’esclusione. In ragione di ciò l’art. 29 va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”. Anzi, proprio la “strutturale debolezza” del rapporto datore di lavoro/subfornitore – sottolinea la circolare dell’Ispettorato – rendono le esigenze di tutela dei lavoratori anche più impellenti.