In un procedimento disciplinare non è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati. Questa la sintesi della sentenza n.23408/17 emessa dalla Corte di Cassazione chiamata ad esaminare un caso d’impugnazione di un licenziamento, effettuato da parte del lavoratore che riteneva indispensabile e obbligatorio ottenere, in sede di prima audizione, tutti i documenti comprovanti le sue responsabilità. Nel caso specifico si trattava di corrispondenza relativa a concorrenza sleale, posta in essere dal lavoratore assieme alla moglie, nei confronti del datore, impiegando allo scopo anche la denominazione aziendale.
In ogni caso, afferma la Corte di Cassazione, resta salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario d’impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa. Quindi, non si tratta di un obbligo di messa a disposizione spontanea di documenti oggetto di contestazione disciplinare, da parte del datore nei confronti del lavoratore, ma di una produzione, a richiesta motivata, per consentire un’adeguata difesa.
La Cassazione, inoltre, ha rilevato che il ricorrente non aveva denunciato la violazione dello Statuto dei lavoratori per genericità della contestazione disciplinare, né per intervenuta modificazione della stessa, nel qual caso avrebbe potuto eventualmente assumere rilevanza la produzione di ulteriore documentazione concernente gli addebiti in precedenza non contestati. Inoltre, da parte del lavoratore, non era stata nemmeno dedotta la violazione del principio dell’immutabilità (la contestazione degli addebiti deve corrispondere alla sanzione applicata, il datore di lavoro non può licenziare per motivi diversi da quelli contestati).
Nel caso specifico il lavoratore non fece specificatamente e tempestivamente espressa richiesta della documentazione relativa alla contestazione nel corso del procedimento disciplinare, ma in quell’occasione egli, invece, fu ampiamente reso edotto delle fonti di accusa a suo carico.
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