Con l’ordinanza n. 20827 del 30.06.2022, la Cassazione afferma che deve essere dichiarato antisindacale il trasferimento del membro della RSU disposto senza il previo nulla osta della OO.SS. di appartenenza, anche nel caso in cui sussistano situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il provvedimento ai sensi dell’art. 2103 c.c.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, componente della RSU, impugna giudizialmente il provvedimento datoriale di trasferimento presso una diversa sede.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, deducendo che, per la validità del trasferimento, era necessario il previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza del ricorrente.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 22 della L. 300/1970 (norma applicabile anche al pubblico impiego), il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Secondo i Giudici di legittimità, in mancanza del previsto nulla osta, non è neppure sufficiente dare la prova dell’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere, ex art. 2103 c.c., il trasferimento.
Per la sentenza, detto provvedimento – disposto senza l’osservanza delle formalità prescritte – resterebbe, infatti, inficiato da una presunzione di anti-sindacalità.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Amministrazione datrice, confermando l’illegittimità del trasferimento dalla stessa disposto.