L’Inps ha pubblicato le istruzioni operative per le imprese che hanno diritto ai benefici contributivi per l’assunzione di persone detenute o internate negli istituti penitenziari.
La circolare n. 27/2019 illustra nel dettaglio le modalità di accesso al beneficio in base alle linee guida condivise con il ministero della giustizia.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Si ricorda che il beneficio (modificato da ultimo dal decreto n. 148/2014) è rivolto ai seguenti datori di lavoro:
– cooperative sociali che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari;
– aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano detenuti o internati.
Lavoratori per i quali spetta lo sgravio contributivo
Lo sgravio contributivo è ammesso nell’ipotesi di assunzione di:
- detenuti e internati negli istituti penitenziari;
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS;
- condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.
Misura e durata del beneficio
Infine, la misura dell’agevolazione, come modificata dal decreto n. 148/2014 citato, precisa la circolare, corrisponde “allo sgravio del 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore”.
La nuova percentuale di sgravio decorre dall’anno 2013 e si applica fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale in materia.